Industria 4.0 – Iper ammortamento: i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.8/E/2019
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.8/E del 10 aprile 2019 ha fornito, al paragrafo 2.3, i primi chiarimenti riguardo alle novità in tema di iper ammortamento contenute nell’art.1 della Legge n.145/2018 (Legge di bilancio 2019).
I più interessanti riguardano l’applicazione dell’iper ammortamento a “scaglioni” prevista dal nuovo regime, le cessioni a titolo oneroso e le delocalizzazioni dei beni agevolati e il trasferimento di tali beni nell’ambito di un’operazione straordinaria.
Applicazione dell’ iper ammortamento a “scaglioni”
Con la Circolare n.8/E del 10 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo regime dell’iper ammortamento a “scaglioni” riguarda solo i “nuovi” investimenti, vale a dire quelli effettuati dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 oppure entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine d’acquisto risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La stessa Agenzia, inoltre, ha chiarito che gli investimenti effettuati nel 2019, a seguito della “proroga” prevista dalla Legge n.205/2017 – Legge di bilancio2018 – (ordine accettato entro il 31 dicembre 2018 e acconto del 20% pagato) rientrano nella precedente normativa, di conseguenza, sono agevolabili nella misura del 150% (senza limiti per quanto riguarda il valore dei beni strumentali nuovi oggetto dell’investimento) e non rientrano nel calcolo degli investimenti complessivi che rilevano ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili dal nuovo regime a “scaglioni” dell’iper ammortamento (dal 170 allo 0 per cento).
Cessione e delocalizzazione
Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni anti – delocalizzazioni, contenute nell’art.7 del D.L.n.87 del 12 luglio 2018 e che interessano gli investimenti effettuati dal 15 luglio 2018. La disposizione normativa ha introdotto un meccanismo di recapture, vale a dire il recupero del beneficio dell’iper ammortamento nel caso di cessione o delocalizzazione (inteso come sinonimo di destinazione a strutture produttive situate all’estero) dei beni agevolati.
In particolare, l’Agenzia ha affermato che il recupero dell’iper ammortamento si applica indistintamente a tutte le cessioni o delocalizzazioni dei beni agevolati, indipendentemente dal fatto che queste siano effettuate verso l’Italia o verso l’estero.
La stessa Agenzia ha confermato, inoltre, che il meccanismo del recupero non scatta nel caso di sostituzione del bene agevolato con un altro avente le caratteristiche analoghe o superiori a quello sostituito, ai sensi dell’art.1, commi 35 e 36, della Legge n.205/2017.
Mantenimento dell’agevolazione in caso di operazioni straordinarie
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito che il trasferimento di beni agevolati nell’ambito di un’operazione straordinaria non comporta il venir meno dell’iper ammortamento, anzi l’agevolazione potrà continuare in capo all’avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale determinati in origine in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.